(massima n. 1)
È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 c.p.p. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.