(massima n. 1)
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio. Questo principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.