(massima n. 1)
La nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due gią nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto del terzo difensore a ricevere la notificazione dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello).