(massima n. 1)
In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto in vinculis, fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetto né a conferma da parte dell'interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell'interessato non determina di per sé la caducazione dell'incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell'art. 107 c.p.p.