(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autoritą giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti.