Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 90 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Dispositivo dell'art. 90 Codice di procedura penale

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398 , 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428 , 429 , 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova(1).

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato(4).

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali(2).

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.](3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. [omissis]

__________________

(1) La persona offesa dal reato è soggetto processuale cui spettano diversi diritti tra cui la possibilità presentare sempre memorie ed indicare elementi di prova. Inoltre, in sede di indagini preliminari ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., proporre querela ex art. 336 c.p.p., di nominare un difensore ai sensi dell'art. 101 c.p.p., richiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente probatorio e prendere visione dei relativi atti ai sensi degli artt. 390 e 401 c.p.p., assistere agli atti garantiti del pubblico ministero e ricevere l'avviso del loro deposito (artt. 360 e 366 c.p.p.), disquisire sulla proroga del termine di durata delle indagini di cui all'art. 406 c.p.p., intervenire in merito alla richiesta del P.M. di archiviazione prevista dall'art. 409 c.p.p., richiedere al procuratore generale l'avocazione delle indagini ex art. 413 c.p.p. Anche dopo l'esercizio dell'azione penale ha diritto di manifestare la propria presenza poiché deve essere citata per l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., messa al corrente del rinvio a giudizio immediato ex art. 456 c.p.p. e del giudizio abbreviato, infine può sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione agli effetti penali: non essendo parte ma mero soggetto, infatti, non le è riconosciuta la facoltà di proporre impugnazione avverso sentenze.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(3) Nel codice del 1988 è stata introdotta la possibilità per i congiunti della persona offesa deceduta di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa senza dover necessariamente costituirsi parte civile. Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(4) Comma inserito ex art. 5, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La persona offesa, pur non essendo parte, gode di molteplici diritti e facoltà. Essa infatti è soggetto processuale che possiede poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale (cd. accusa sussidiaria) che rilevano principalmente nella fase delle indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 90 Codice di procedura penale

Tradizionalmente la persona offesa del reato si identificava semplicemente con il titolare del bene giuridico leso dalla commissione dello specifico reato. Non sempre è quindi necessaria la lesione degli interessi di una persona fisica per commettere un reato, come ad esempio nei reati contro la pubblica amministrazione, in cui ad essere lesi sono solamente gli interessi statali. Come risaputo, inoltre, la persona offesa non si identifica nemmeno con la persona danneggiata dal reato (anche se spesso le figure coincidono), dato che quest'ultima è semplicemente il soggetto che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dalla commissione del reato. A fini esemplificativi, si pensi alla tentata truffa: qui vi è una persona offesa dal reato, dato che la libera determinazione contrattuale è stata comunque lesa, ma non vi è alcun danno (il reato si è fermato alla soglie del tentativo), e di conseguenza alcun danneggiato.

Orbene, fatte le dovute premesse, è necessario precisare che con il passare del tempo la nozione di persona offesa si è dilatata, sino a ricomprendere i familiari, i conviventi more uxorio ed i prossimi congiunti, come sancito dal presente comma 3, in caso di decesso della persona offesa. Allo stesso tempo sono stati ampliati i poteri della persona offesa all'interno del procedimento penale.

Oltre ai poteri disciplinati di volta in vota dal codice, la norma in esame stabilisce che la persona offesa può presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento ed indicare elementi di prova (tranne ovviamente in cassazione, in cui non vi è più alcuna istruzione probatoria). Le memoria di cui sopra andranno indirizzate al pubblico ministero o al giudice procedente, a seconda della funzione svolta dalla richiesta.

Il comma 1 bis (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, cd. Riforma Cartabia) ha poi stabilito la facoltà della persona offesa di dichiarare o eleggere domicilio. Per la dichiarazione di domicilio, la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Il legislatore, con il riconoscimento di tale facoltà, ha voluto tutelare e garantire la partecipazione processuale della persona offesa in concreto.
Questa nuova previsione deve essere legge anche alla luce della riforma della giustizia riparativa (art. 129 bis c.p.p.), nella quale la persona offesa ha una posizione attiva all’interno del processo.

Ai sensi del comma 2, inoltre, la persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita i propri diritti tramite il curatore, il tutore o il genitore, a seconda del caso concreto. Per essere infine sicuri della minore età della persona offesa e solo ai fini dell'applicazione delle norme processuali, il giudice può disporre una perizia per stabilire l'età e, se rimangono comunque dubbi, la minore età è presunta.

Massime relative all'art. 90 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45137/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 8995/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.

Cass. pen. n. 4372/2011

La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate.

Cass. pen. n. 8179/2010

Non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 c.p.p., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo attuale sul bene, sia ravvisabile l'interesse dei titolari dei permessi di costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all'udienza camerale instauratasi a seguito dell'appello del P.M. contro il rigetto da parte del G.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di cui erano proprietari).

Cass. pen. n. 48440/2008

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 34784/2007

L'omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata. (Nella fattispecie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse vantare alcun interesse concreto alla eccepita quantificazione del danno attraverso la citazione della parte lesa, posto che, per le modalità di sottrazione dell'energia, tale quantificazione era comunque impossibile).

Cass. pen. n. 16715/2003

La mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione al prossimo congiunto della persona offesa deceduta, il quale aveva dichiarato di voler essere informato in caso di archiviazione, non determina l'illegittimità del decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice, se la persona offesa non sia deceduta in conseguenza del reato, unica ipotesi in cui, a norma dell'art. 90 comma 3 c.p.p., i diritti e le facoltà ad essa spettanti possono essere esercitati dal prossimo congiunto (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato, ritenendolo soggetto non legittimato a presentare la dichiarazione di voler essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p.).

Cass. pen. n. 35518/2002

Qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli artt. 408 ss. c.p.p. si verifichi il decesso della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa — successivamente deceduta — abbia provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all'erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Cass. pen. n. 24285/2001

In nessun caso la persona offesa dal reato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e nulla rilevando che esso sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l'atto di nomina autenticato dal difensore medesimo.

Cass. pen. n. 2125/2000

La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 comma 1 c.p.p., secondo cui l'atto di ricorso deve essere sottoscritto — a pena di inammissibilità — da difensori iscritti nell'apposito albo. (Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima dell'art. 613 c.p.p. relativa alla facoltà concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualità di litigante).

Cass. pen. n. 9967/1999

In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del c.p.p. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni.

Cass. pen. n. 1541/1999

In tema di impugnazioni, la persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto; ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell'art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale. Detta norma è, poi, in realtà, applicabile al solo imputato, in quanto le altre parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.

Cass. pen. n. 1757/1998

L'art. 613, primo comma, c.p.p., nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione «salvo che la parte non vi provveda personalmente» non si riferisce, con il termine «parte», soltanto all'imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali - pure di persona - la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d'altra parte, l'obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d'ufficio, e con l'ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art. 154 c.p.p. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p., avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell'avviso della richiesta relativa a opera del P.M., ai sensi dell'art. 408 c.p.p.).

Cass. pen. n. 3438/1998

Nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare; la sua deposizione, in astratto immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice attendibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.

Cass. pen. n. 913/1997

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di investigazioni suppletive, da svolgersi a cura del P.M. procedente, con specificazione del loro oggetto, nonché dei relativi elementi di prova; onde una mera confutazione del fondamento della richiesta, pur essendo valutabile come memoria difensiva a norma dell'art. 90, comma primo, c.p.p., non è idonea ad attivare le procedure previste in caso di opposizione. Queste consistono in una preliminare delibazione di ammissibilità che, se risolta in senso negativo, e sempre che la notizia di reati risulti infondata, consente l'archiviazione con decreto; altrimenti, la decisione è data in contraddittorio con ordinanza nelle forme del procedimento camerale. Ne segue che, di fronte all'opposizione della persona offesa, il giudice è tenuto anzitutto a verificare se l'opponente abbia assolto l'onere di fornire le indicazioni previste dall'art. 410, comma primo, c.p.p., senza alcuna valutazione prognostica di merito; e, qualora non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento sulla fondatezza, o non, della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip aveva accolto la richiesta di archiviazione del P.M., omettendo di pronunciarsi sull'opposizione e la Suprema Corte aveva annullato il decreto per omessa pronuncia sull'opposizione con rinvio al Gip per l'esame dell'opposizione. Reinvestita successivamente della questione, la stessa Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa sul rilievo che correttamente il Gip di rinvio aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di indicazione delle nuove indagini e dei nuovi elementi di prova).

Cass. pen. n. 2900/1996

In tema di misure cautelari reali, l'art. 325 c.p.p. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. L'art. 613 c.p.p. poi, che disciplina la forma dell'impugnazione, prescrive che il ricorso sia sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale, salvo che non vi provveda la parte personalmente. Pertanto, poiché le persone interessate (come la persona offesa, cui la cosa è stata sequestrata o che avrebbe diritto alla restituzione) non sono parti in senso tecnico, possono esercitare lo ius postulandi in cassazione solo attraverso il difensore iscritto nell'albo speciale. (Fattispecie relativa all'inammissibilità del ricorso sottoscritto dal presidente della Confcommercio della provincia di Latina, quale persona offesa dai reati di cui agli artt. 633 e 634 c.p., avente diritto alla restituzione dei locali sequestrati).

Cass. pen. n. 2578/1995

La persona offesa, in quanto tale non rientra tra i soggetti che a norma dell'art. 257, comma 1, c.p.p., possano proporre istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro: essa pertanto non è destinataria dell'avviso dell'udienza previsto dall'art. 324 comma 6, c.p.p., richiamato dal suddetto art. 257 c.p.p. Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la norma richiamata faccia a sua volta riferimento all'art. 127 c.p.p., (il quale prevede l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio anche per «le altre persone interessate»): tale riferimento non può che operare limitatamente a quanto non formi oggetto di specifica disciplina posta dallo stesso art. 324 c.p.p., il quale, appunto al comma 6, non include la parte offesa nella pur esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto all'avviso in questione. D'altro canto, siffatta deroga si armonizza con la circostanza sopra evidenziata che la parte offesa non può proporre istanza di riesame né può avverso il provvedimento in tale sede emesso proporre ricorso per cassazione, così come risulta dall'art. 325 comma 1, c.p.p. (Fattispecie nella quale la p.o. ebbe a proporre ricorso avverso provvedimento in materia di sequestro preventivo emesso in sede di riesame deducendo violazione di norme processuali in quanto la relativa udienza era stata fissata e si era svolta senza che le fosse stato dato avviso della stessa. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando in particolare che detta parte non era facoltizzata allo stesso alla luce dell'art. 325 comma 1 c.p.p., e che essa non risultava titolare di alcuna situazione processuale violata a cui ricollegare siffatta legittimazione).

Cass. pen. n. 2453/1995

Solo la persona offesa, cioè il soggetto titolare dell'interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, che non spetta invece alla persona danneggiata denunciante, cioè a chi, non titolare dell'interesse protetto, ha comunque subito un danno dal reato. Il provvedimento di archiviazione d'altro canto non ha natura giurisdizionale e perciò non può contenere, a pena di abnormità, statuizioni pregiudizievoli per l'indagato o per terzi. La qualità di persona offesa può desumersi solo dal titolo del reato competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto. (Nel caso di specie la Corte ha precisato che una società in liquidazione coatta amministrativa, qualora debba considerarsi parte offesa per reati fallimentari o societari o per reati contro la pubblica amministrazione, dovrà essere rappresentata dalla persona fisica del liquidatore, ma che in nessun caso potrà considerarsi parte offesa l'ex liquidatore già decaduto dalla carica al momento della presentazione della denuncia)

Cass. pen. n. 8482/1991

L'inammissibilità dell'azione civile nel processo penale a carico di imputati minorenni non è ostativa all'esercizio da parte della persona offesa dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 90 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso volto a far dichiarare l'inammissibilità della memoria difensiva della persona offesa).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 90 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 28/11/2024
“Vittima di minacce e offese da parte di mio cognato, chiesi intervento dei Carabinieri. Dopo tre anni è stata fissata la data dell'udienza in cui mio cognato risulta IMPUTATO ( art. cpv-612, commea 2; art. 4 L. 110/1975; art. 341 bis c.p.) ed io sono identificata come PERSONA OFFESA. Quali conseguenze posso avere se non mi presento e mi disinteresso della vicenda?”
Consulenza legale i 28/11/2024

Le disposizioni del codice di procedura penale attribuiscono alla persona offesa dal reato numerose facoltà che possono avere un’incidenza processuale più o meno ampia.
La persona offesa, infatti, oltre al fatto che deve essere notiziata degli atti di vocazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie), ha anche la facoltà di presentare memorie e di evidenziare al PM delle fonti di prova per corroborare l’accusa in giudizio.
In ogni caso, il potere più incisivo che è attribuito alla persona offesa è quello di costituirsi parte civile nel processo penale (ai sensi dell’ art. 76 del c.p.p. ) per ottenere il risarcimento dei danni che le sono stati arrecati a seguito della condotta costituente reato.

Tali poteri e facoltà, comunque, possono anche non essere esercitati dalla persona offesa, che comunque non subirà alcuna conseguenza laddove dovesse scegliere di restare inerte nel corso del processo penale.

Certo è che, in ogni caso, il mancato intervento della persona offesa nel processo in genere facilita la strada all’imputato e alla sua difesa che, sicuramente, sarà più “libera” senza il fastidio della parte civile costituita che rappresenta un valido accusatore, spesso e volentieri più efficace dello stesso Pubblico Ministero.

Va poi detto che, laddove il processo dovesse proseguire e si dovesse arrivare all’escussione dei testi, la persona offesa dal reato verrà sicuramente indicata dal PM per comparire quale testimone proprio per provare i fatti ascritti all’imputato. In tal caso si sconsiglia l’omessa partecipazione all’udienza e, dunque, la sottrazione all’esame testimoniale.
Questo per due ragioni:
- Laddove il PM non dovesse rinunciare al teste, il giudice potrebbe sostanzialmente obbligare la persona offesa a testimoniare dopo la comminazione di una multa e il conseguente accompagnamento coattivo in udienza dalle Forze dell’Ordine;
- Se poi il PM dovesse rinunciare (a seguito dell’omessa presentazione quale teste da parte della persona offesa) tale atteggiamento potrebbe essere interpretato come una remissione tacita di querela che potrebbe determinare la cessazione del processo a carico dell’imputato

Anonimo chiede
mercoledì 09/10/2024
“Gentile Brocardi
ho ricevuto un Decreto di citazione a Giudizio in qualità di Parte Offesa per un reato afferente all'Art. 640 C.P. con l'aggravante, per l'imputato, della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99 C.P.
A tal proposito, nella considerazione che tra gli avvisi è citato che posso nominare un difensore di fiducia, chiedo se quest'ultima procedura è obbligatoria oppure posso presentarmi in udienza, almeno in questa prima fase, senza l'ausilio di un legale.
Resto in attesa di un cortese chiarimento in merito.

Consulenza legale i 12/10/2024
La risposta è in parte negativa.

I diritti e le facoltà della persona offesa dal reato sono disciplinati dall’articolo 90 del codice di procedura penale il quale, in effetti, dispone che tale soggetto ha facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova.

In realtà, però, tali facoltà sono molto poco incisive nell’ambito del procedimento penale in quanto presuppongono che la persona offesa dal reato resti al di fuori del procedimento, come una sorta di spettatore interessato.

Non è un caso che l’articolo 90 fa riferimento a tali facoltà come ultronee rispetto a quei diritti e a quelle altre facoltà “riconosciute dalla legge”. L’articolo 90 sta parlando, in buona sostanza, della facoltà della persona offesa di costituirsi parte civile nel procedimento penale.

Questo, difatti, è l’unico modo che la persona offesa ha per essere realmente parte del processo e incidere sull’esito dello stesso in quanto, contrariamente alla persona offesa non costituita, la parte civile ha facoltà di sentire e interrogare testimoni, indicare consulenti tecnici, partecipare e eseguire il controesame dei testi della difesa e, in via generale, deve essere interpellata per qualsivoglia questione incidentale che si dovesse porre nell’ambito del processo.

Quelle elencate sopra sono facoltà che, come già detto, la semplice persona offesa non ha.

Quindi:
- Se la persona offesa sceglie di tenere un profilo basso, può presentarsi in udienza e non costituirsi parte civile e a tal fine non occorre un difensore di fiducia;
- Se però la persona offesa volesse avere un maggior peso nel processo, allora deve necessariamente farsi assistere da un difensore e presentarsi alla prima udienza dibattimentale onde costituirsi parte civile. Si badi bene, poi, che tale diritto deve essere esercitato entro e non oltre la prima udienza dibattimentale; diversamente la persona offesa non potrà più costituirsi nelle successive udienze.

M.R. chiede
lunedì 06/06/2022 - Puglia
“Buongiorno, nel corso di una denuncia da me depositata per presumibili reati contro il patrimonio commessi da una azienda con la quale collaboravo come agente di commercio, ho fatto altresì cenno ad una possibile (importante) frode fiscale attuata dalla azienda stessa, in relazione alle omesse fatturazioni delle permute restituite dalla clientela quali parziali contropartite in occasione dell'acquisto di nuovi beni.
Essendo ormai trascorsi 4 anni dalla proposizione dell'atto di cui sopra, sarei interessato a sapere se quanto evidenziato nella denuncia possa aver fatto scaturire un nuovo filone d'indagine, in merito al reato di frode fiscale ed agli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.
Non essendo io la parte lesa degli illeciti appena evidenziati, come potrei ottenere informazioni sugli eventuali riscontri ottenuti in merito dalle autorità preposte (gli stessi deriverebbero, comunque, da una mia formale segnalazione)? Grazie.”
Consulenza legale i 13/06/2022
Considerato l'arco di tempo trascorso è probabile, ma non certo, che vi sia stato un provvedimento di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari (c.d. G.I.P.) a seguito di apposita richiesta del Pubblico Ministero.
Il fascicolo in questo caso dovrebbe trovarsi presso l’ufficio archivio (tenga in considerazione che l’organizzazione interna differisce da Tribunale a Tribunale).

Ad ogni buon conto si può valutare di prendere un appuntamento presso l’Ufficio del Registro Generale della Procura della Repubblica territorialmente competente per conoscere lo stato del procedimento e, ottenute le informazioni, fissarne un secondo presso l’ufficio indicato per visionare il fascicolo ed eventualmente effettuare copia degli atti processuali.


A. D. B. chiede
sabato 18/12/2021 - Puglia
“Ho un problema di natura molto pratica e cioè: Circa due anni fa il soggetto "A" ha fatto un esposto querela nei confronti del soggetto "B". Se non che é giunto avviso per notifica dell'Uff. Giud. C. d'Appello /Bari in data 25.11.2020 (per assenza di "A" depositato presso il Comune) che avvisava che é stato disposto giudizio per "B" con citazione a comparire innanzi al tribunale penale di bari per l'udienza del 7/4/2021. Sta di fatto che per questioni di cambio di residenza il soggetto "A" ha preso visione dell'Avviso solo adesso, a distanza di un anno.
Domanda: come deve muoversi "A" per rintracciare l'atto in parola. Se questo é ancora presso il Comune nulla quaestio. Altrimenti per quanto tempo l'atto giace al Comune? E poi il Comune a chi re invia l'avviso in parola? Ma soprattutto "A" a chi si deve rivolgere ? Alla sede dell'Uff. Giudiz. della C. d'Appello oppure al Tribunale penale ? "A" ha interesse a vedere l'esito della vicenda anche a prescindere dalla possibilità o meno di costituirsi nell'eventuale procedimento.”
Consulenza legale i 23/12/2021
Facciamo un po’ di chiarezza.

Nel momento in cui taluno denuncia un fatto costituente reato, laddove nasca un procedimento penale nell’ambito del quale rivesta la qualifica di persona offesa dal reato, ha diritto a ricevere una serie di comunicazioni che gli consentono di tenere traccia dell’evoluzione del processo penale onde esercitare alcune facoltà concesse, come ad esempio la costituzione di parte civile.

Generalmente, la parte offesa riceve la comunicazione del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso di fissazione dell’ udienza preliminare.

Le notifiche vengono eseguite presso la residenza nota e, laddove il soggetto non venga trovato, mediante deposito presso la casa comunale del comune in cui il soggetto ha residenza e/o svolge la propria attività. Di tale deposito si dà contestuale avviso attraverso una raccomandata.

Ora, il codice di rito non prevede un termine entro il quale tale atto viene conservato, in considerazione del fatto che ciò che interessa è l’avvenuto perfezionamento della notifica, che avviene una volta decorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Chiarito questo, nel caso di specie si pone il problema di come consentire ad A di tenere traccia del processo.

Ebbene, va detto che la persona offesa dal reato ha sempre diritto a visionare il fascicolo del processo di cui è parte, nonostante non vi abbia mai partecipato.
Stante ciò, il modo più efficace per capire cosa è accaduto è rivolgersi alla cancelleria del Tribunale dinanzi al quale è stato celebrato il processo.
Nell’avviso ricevuto, invero, vi sono tutti i dettagli del procedimento (numero di R.G.N.R., Tribunale procedente e nome dell’imputato) che consentono di indicare il procedimento medesimo alla cancelleria competente al fine di consentire a questa di trovare il fascicolo e metterlo a disposizione della persona offesa, che potrà copiarlo e visionarlo.

Per tale ragione, è inutile sforzarsi a ricercare la notifica in quanto la stessa conterrà solo il decreto di citazione a giudizio che è già inserito nel fascicolo visionabile presso la cancelleria del Tribunale procedente.

Per tale ragione, si consiglia di andare direttamente in Tribunale dove, attraverso la visione del fascicolo, si potrà avere una panoramica completa del processo penale in celebrazione.

Maura M. chiede
domenica 01/09/2019 - Marche
“A seguito di una Denuncia/querela del Luglio 2017 verso tre soggetti che hanno fatto e pubblicato un testamento falso. Il P.M. ad Aprile 2018 ha rinviato a giudizio chi a scritto il testamento – ha chiesto l’archiviazione per chi ha fatto pubblicare il testamento - non ha fatto nulla contro il terzo soggetto che era nominato come garante nel testamento poi risultato falso, e che ha fatto da testimone alla pubblicazione del testamento.
Ora a ottobre 2019 si terrà la seconda udienza contro chi a scritto il testamento con procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica… ma ad oggi non c’è stata ancora convocazione per valutare l’archiviazione a carico del soggetto che ha portato alla pubblicazione il testamento.

Sono a chiedervi:
• Si può chiedere (come parte offesa) che venga analizzata nel procedimento avviato (prima che venga emessa sentenza) la richiesta di archiviazione visto che il fatto è lo stesso e i personaggi denunciati hanno agito insieme e consapevolmente
• Se si a quale procedura si deve ricorrere per fare accettare la richiesta.
• Si può chiedere (come parte offesa) che venga analizzata sempre nel procedimento avviato anche la posizione del garante… eventualmente con quale procedura?”
Consulenza legale i 05/09/2019
Rispondiamo prima ai due quesiti.

Partendo dal presupposto che la persona offesa dal reato ha limitati poteri d’intervento nel processo penale, a meno che non sia costituita parte civile, va prima di tutto detto che se con il termine “analizzare” si intende rivedere la posizione processuale del soggetto che ha fatto pubblicare il testamento, la risposta allora è negativa.

Il processo penale in celebrazione, invero, attiene solo all’imputato chiamato in giudizio e non può riguardare altri soggetti nei confronti dei quali non è stata esercitata l’ azione penale. L’unico modo, dunque, per chiedere una rivalutazione della responsabilità del soggetto che ha pubblicato il testamento sarebbe quello di opporsi alla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, in osservanza all’art. 410 del codice di procedura penale.

Se, invece, per “analizzare” si intende semplicemente fare in modo che la richiesta di archiviazione entri nel patrimonio probatorio su cui il giudice può basare la sua decisione, allora la risposta è positiva e, semplicemente, il documento può essere depositato in cancelleria del Tribunale esercitando la facoltà di cui all’art. 90 del codice di pocedura penale che, espressamente, attribuisce alla persona offesa dal reato la possibilità, in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie e indicare elementi di prova.

Va da sé, tuttavia, che, fermo restando che il deposito in questione non porterebbe ad una rivalutazione della posizione processuale dell’archiviato, la decisione in merito è più di opportunità e strategia processuale: andrebbe capito, in buona sostanza, quale sarebbe il vantaggio di un simile deposito al fine di ottenere la condanna dell’imputato.

Medesima risposta va data all’ultimo quesito con la differenza che, in tal caso, non essendoci stata un’archiviazione nei confronti del garante, al fine di evidenziare la sua responsabilità, andrebbe più correttamente depositata una denuncia querela nei confronti di quest’ultimo.

Va da sé, dunque, che nel corso del giudizio pendente, non c’è alcun modo per ottenere il risultato di cui sopra.

Maria T. chiede
mercoledì 31/07/2019 - Lombardia
“Buongiorno,vorrei sapere riguardo la parte offesa che non intende costituirsi parte civile nel processo penale se la stessa può depositare memoria anche prima dell'udienza preliminare e presenziare al dibattimento accompagnata da un legale con funzioni di assistenza tecnica nella stessa posizione della parte civile o solo come pubblico.Molte grazie.”
Consulenza legale i 01/08/2019
I poteri della persona offesa dal reato che non decide di costituirsi parte civile nel processo penale sono ben pochi e, a dirla tutta, scarsamente considerati nella dinamica processuale.

L’art. 90 del codice di procedura penale è chiaro sul punto e stabilisce che la persona offesa ha il – solo – potere di presentare memorie e indicare elementi di prova.

Si tratta di due diritti che, sebbene nominalmente distinti, sono fattualmente la stessa cosa. Nella maggior parte dei casi, invero, l’indicazione degli elementi di prova si traduce in una memoria attraverso la quale la persona offesa suggerisce al pubblico ministero che indagini potrebbe effettuare per meglio risolvere il caso.

Quanto alla presenza in dibattimento, se la persona offesa non si costituisce parte civile, può si partecipare al processo, ma sarà una presenza muta, assimilabile a quella del pubblico con l’unica differenza che verrà chiamata dal giudice in sede di appello per la costituzione delle parti.

Ella, infatti, non potrà interrogare i testimoni o proporne di propri, non potrà esaminare i testimoni delle altre parti processuali e non potrà discutere all’udienza finale. Insomma, non potrà fare tutte le attività di maggior rilievo del processo.

Per tale ragione è possibile affermare che la presenza del suo difensore sarà del tutto inutile atteso che questi, in pratica, non potrà fare nulla.


Daniele P. chiede
martedì 02/01/2018 - Lombardia
“Ho ricevuto la Notifica per un Decreto di citazione a giudizio dal Tribunale di N. come parte offesa a fronte di una truffa regolarmente denunciata nel 2013. Dovrei presentarmi a ... il ... 2018, ma visto il tempo trascorso e la lontananza dal mio luogo di residenza non intendo presentarmi. Incorrerei in quali sanzioni?

grazie della risposta”
Consulenza legale i 19/01/2018
La situazione di colui che viene citato a giudizio, in un processo penale, cambia sensibilmente a seconda che si tratti di una citazione a testimoniare o di una citazione in quanto persona offesa dal reato.

La persona offesa del reato è colui il quale ha subito, dal reato, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (in questo caso, la truffa). La persona offesa, ex art. 90 c.p.p., ha una serie di diritti e facoltà riconosciuti dalla legge (ad esempio, può partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili, può visionare gli atti depositati, indicare i mezzi di prova); secondo l’art. 429 c.p.p., poi “il decreto (che dispone il giudizio) è notificato alla persona offesa”.

Per quanto attiene alla necessità che la persona offesa, ritualmente avvisata, si presenti in udienza, il principale problema riguardava proprio le conseguenze di una sua mancata comparizione: in particolare, ci si chiedeva se la mancata comparizione potesse essere considerata alla stregua di una remissione tacita della querela (con conseguente estinzione del processo per mancanza di una condizione di procedibilità, ovvero, la querela).

La querelle interpretativa è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 31668/2016, secondo la quale: Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

Dunque, qualora nella notifica a Lei pervenuta fosse presente l’espresso avvertimento del giudice, l’eventuale mancata comparizione in udienza potrà portare il giudice a ritenere il Suo comportamento come una tacita volontà di rimessione della querela e, conseguentemente, a dichiarare estinta la vicenda processuale. Inoltre, evidentemente, non presentandosi in udienza perderà la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale; se volesse far valere le proprie pretese risarcitore conseguenti al reato potrà farlo solo in sede civile.

Diversa è, invece, la situazione di colui che viene citato a giudizio in qualità di testimone: ai sensi dell’art. 198 c.p.p., infatti, il testimone ha il dovere di presentarsi in udienza per essere sentito sui fatti oggetto del processo. L’unico caso in cui il testimone può, legittimamente, non presentarsi è costituito dalla sussistenza di una circostanza che rende impossibile la propria presenza; in questo caso, dunque, il testimone dovrà avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria, esponendo le effettive ragioni dell’impedimento.

Qualora invece il testimone ometta di presentarsi senza aver previamente comunicato l’impedimento oggettivo, il giudice, da un lato, potrà ordinare l’accompagnamento coatto del testimone in udienza e, dall’altro condannarlo al pagamento di una somma da Euro 51 a Euro 516, da pagare a favore della cassa delle ammende; oltre che al pagamento delle spese originate dalla sua mancata comparizione.

Secondo l’art. 133 c.p.p., infatti, “Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato , il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa”.

Per rispondere alla sua domanda, dunque, da quanto da Lei affermato, sembrerebbe che la citazione fattaLe riguardi la sua qualifica di persona offesa del reato e che non sia una citazione a testimoniare. Se così fosse la mancata comparizione potrà essere considerata, come sopra indicato, alla stregua di una tacita rimessione della querela. Se, invece, contenesse anche l’intimazione a testimoniare, le conseguenze di una mancata comparizione saranno quelle indicate dall’art. 133 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.