(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto; ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell'art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale. Detta norma è, poi, in realtà, applicabile al solo imputato, in quanto le altre parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.