La norma in oggetto delinea i
doveri processuali cui è tenuto il testimone. Difatti, dopo aver descritto i tradizionali obblighi propri dell'ufficio testimoniale, ovvero di presentarsi al giudice, di attenersi alle prescrizioni da lui impartite e di rispondere con verità, la norma inserisce la classica
garanzia contro il rischio di self-incrimination, stabilendosi che il medesimo teste non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità.
La
ratio sta dunque nel temperare il superiore interesse ordinamentale di perseguire l'accertamento della verità con quello atto a tutelare le persone coinvolte a vario titolo nel procedimento penale, al fine di impedire che i testimoni siano obbligati a dichiarare l'esistenza di fatti controproducenti.
Il teste è avvisato dell'obbligo di dire la verità sia all'inizio della
deposizione, sia quando il giudice sospetti che la deposizione sia falsa o reticente ed in caso, all'esito del
dibattimento, il giudice provvederà a denunciare il teste falso al P.M., trasmettendogli i relativi atti ex art.
207 comma secondo.