(massima n. 1)
L'omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata. (Nella fattispecie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse vantare alcun interesse concreto alla eccepita quantificazione del danno attraverso la citazione della parte lesa, posto che, per le modalità di sottrazione dell'energia, tale quantificazione era comunque impossibile).