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Articolo 385 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti sulle spese

Dispositivo dell'art. 385 Codice di procedura civile

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Spiegazione dell'art. 385 Codice di procedura civile

Le spese del giudizio gravano in capo al soccombente, il quale dovrà farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla parte vincitrice.
Il primo comma di questa norma, dunque, non si discosta dal principio generale risultante dagli artt. 91, 92 e 93 c.p.c., applicabili anch'essi al giudizio di cassazione, secondo cui la parte risultata vincitrice deve vedersi riconosciuto dal processo un diritto sostanzialmente corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute.

Il criterio della soccombenza non può essere ripartito in considerazione dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma deve essere rapportato unitariamente all'esito finale del giudizio, compresa anche l'eventuale fase del giudizio di rinvio.

Occorre precisare che la decisione sulle spese sarà sempre adottata in caso di rigetto del ricorso, mentre nell’ipotesi in cui si verifichi la cassazione, con o senza rinvio, la pronuncia sulle stesse può essere rimessa ad altro giudice.
È sempre possibile una declaratoria di compensazione delle spese fra le parti, in particolare nel caso in cui la Corte, facendo applicazione del secondo comma dell’art. 384 del c.p.c., si limiti a correggere la motivazione della sentenza senza cassarla.

Alla Corte di Cassazione va anche attribuito il potere di pronunciare condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata secondo il disposto del primo comma dell’art. 96 del c.p.c., seppure con riferimento alla sola fase del giudizio di legittimità svoltosi davanti alla Corte.
In particolare, il ricorso per cassazione può ritenersi temerario solo quando, oltre ad essere erroneo in diritto, evidenzi un anormale grado di imprudenza, imperizia o negligenza.

La domanda con cui si chiede la condanna al risarcimento ex art. 96 del c.p.c. deve essere contenuta nel ricorso o nel controricorso, dando prova sia dell'an che del quantum di tali danni e dimostrando l'esistenza e l'entità del pregiudizio correlato al processo.

Sebbene il primo comma faccia esplicito riferimento alla sola ipotesi in cui il ricorso viene rigettato, il principio della soccombenza trova applicazione anche quando il ricorso viene dichiarato inammissibile o improcedibile, purché il resistente si sia costituito, depositando il controricorso.

Il secondo comma della norma fa riferimento alla cassazione senza rinvio (perché la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, o per difetto di giurisdizione o per violazione delle norme sulla competenza), disponendo che in questo caso la Corte provvede sulle spese non solo della fase di cassazione, ma di tutti i precedenti giudizi.

Vale, dunque, il principio secondo cui la soccombenza si determina, con riferimento unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Cassazione, e non frazionalmente secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio.
La liquidazione è effettuata normalmente dalla Corte, la quale, però, a differenza dell'ipotesi di rigetto, può rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata (tale devoluzione riguarda la sola liquidazione e non si riferisce alla ripartizione di queste).

L’omissione da parte della Corte di pronunciare in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, in caso di cassazione senza rinvio, comporta che queste devono intendersi compensate (trattasi di ipotesi che si verifica con una certa frequenza nei casi in cui la Corte ritenga particolarmente dubbia la questione sottoposta al suo esame).

L’ultimo comma si occupa, infine, della cassazione con rinvio, alla quale non deve necessariamente fare seguito un provvedimento sulle spese, potendo la relativa pronuncia essere rimessa al giudice di rinvio.
A quest’ultimo può anche essere delegata solo la funzione di liquidazione, non anche quella dell'eventuale riparto delle spese.
Il giudice di rinvio, a sua volta, deve provvedere sulle spese del giudizio di merito tenendo conto del nuovo esito finale della lite.

Massime relative all'art. 385 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38528/2021

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter, comma 5, che ne esclude l'invocabilità. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 19/08/2016).

Cass. civ. n. 14199/2021

Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO).

Cass. civ. n. 1392/2020

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/01/2015).

Cass. civ. n. 25435/2019

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 14035/2019

La proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Cass. civ. n. 14267/2017

Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

Cass. civ. n. 13725/2016

La Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano, - in applicazione analogica dell'art. 385, comma 2, c.p.c. ed al fine di agevolare la celere definizione della controversia, giusta il principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. - quando questo sia destinato a non più proseguire per il rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a tali limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.

Cass. civ. n. 19544/2015

Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 c.p.c., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.

Cass. civ. n. 15123/2014

La cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese di lite, che dai primi dipendono, da cui la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti, mentre, ove la cassazione investa solamente i capi accessori, non occorre procedere a detta liquidazione per le fasi precedenti attesa l'assenza di un rapporto di dipendenza, sicchè, la liquidazione delle spese deve essere limitata al giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 12171/2009

Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia rigettato, ma il controricorso sia inammissibile per mancanza di motivi ed il controricorrente non abbia svolto alcuna attività difensiva, nessun provvedimento dev'essere adottato in ordine alle spese.

Cass. civ. n. 4829/2009

Nel giudizio di cassazione configura un ipotesi di colpa grave tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dalla legge n. 40 del 2006, il caso del ricorrente che, oltre ad omettere negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto, si sia limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le "rationes decidendi" e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 2636/2009

In tema di spese giudiziali, configura ipotesi di colpa grave - tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dalla d.lgs. n. 40 del 2006 - l'aver proposto il ricorso per cassazione a mezzo di un difensore privo di procura speciale (richiesta testualmente dall'art. 365 cod. proc. civ.) ed agente in forza di una procura generale, rilasciata anteriormente alla data di emanazione della sentenza impugnata, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della procura.

Cass. civ. n. 25831/2007

Affinché sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c. — introdotto dall'art. 13 del D.L.vo n. 40 del 2006 — occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

Cass. civ. n. 22658/2007

In tema di giudizio di cassazione non configura ipotesi di colpa grave — tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 13 del D.L.vo n. 40 del 2006 — l'aver proposto come motivo di ricorso, peraltro non esaminato dal collegio giudicante, una questione che presenta nella giurisprudenza della Corte di cassazione aspetti problematici, avendo trovato soluzioni diverse in varie pronunce.

Cass. civ. n. 4634/2007

Poiché non si rinviene nell'ordinamento una norma che espressamente regoli il regime delle spese del giudizio di merito nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, deve farsi applicazione analogica dell'art. 385, secondo comma, c.p.c. equiparando, ai limitati fini delle spese, tale pronuncia a quella di cassazione senza rinvio; infatti, non è ipotizzabile che venga omessa una regolazione delle spese del giudizio di merito, né che la parte interessata possa instaurare autonomo giudizio per il recupero, ostandovi il principio generale secondo cui le spese devono essere liquidate dal giudice della causa cui si riferiscono.

Cass. civ. n. 7243/2006

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Cass. civ. n. 17334/2005

Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, la Corte — previa valutazione di fondatezza della originaria domanda — decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere (estinzione del processo e caducazione delle sentenze di merito), pronuncia direttamente in ordine alle spese dell'intero processo in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

Cass. civ. n. 4909/2004

Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione.

Cass. civ. n. 9690/2003

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa; in particolare, se riforma la sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell'esito finale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio, mentre, se rigetta l'appello, è tenuto a provvedere alle sole spese della fase di impugnazione.

Cass. civ. n. 14075/2002

Nel caso in cui la Corte di cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito (nella specie, che giudicava a seguito di annullamento con rinvio), il denunciato vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell'art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare allorché il ricorso venga accolto per vizi in procedendo, né quello di cui all'art. 385 c.p.c., che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese, il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 5987/2001

In tema di spese processuali, la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio. Più in particolare il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle fasi d'impugnazione se rigetta l'appello. (Nella specie il giudice di rinvio aveva riliquidato l'indennizzo attribuito dal Tribunale e motivatamente compensato le spese dell'intero giudizio, nonostante che nelle precedenti fasi di merito fossero state emesse statuizioni, non impugnate dal soccombente, favorevoli sul punto alla parte definitivamente vittoriosa. In base all'esposto principio la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia del giudice di rinvio, di compensazione totale delle spese processuali, non avesse violato il giudicato interno e che non fosse affetta dal vizio di extrapetizione).

Cass. civ. n. 10232/2000

La proposizione dell'istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l'obbligo, per la Corte di Cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 385, comma secondo, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest'ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell'effetto espansivo dell'impugnazione di cui all'art. 336, comma primo c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell'art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

Cass. civ. n. 309/1996

L'art. 385, comma 2, c.p.c., secondo cui la Corte di cassazione, se cassa la sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, si riferisce all'ipotesi più comune di accertata incompetenza risalente al giudizio di primo grado. Nel caso in cui invece la sentenza di primo grado, pronunciata da giudice competente, sia stata appellata davanti a giudice privo della relativa competenza, che abbia omesso di rilevare tale difetto, l'annullamento disposto in esito al giudizio di cassazione travolge solo la sentenza d'appello, cosicché la Corte di cassazione deve limitarsi a provvedere solo sulle spese dei giudizi d'appello e di cassazione. (Nella specie in una causa di lavoro promossa nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato il giudice d'appello era stato erroneamente individuato secondo i criteri del foro erariale).

Cass. civ. n. 1153/1994

Il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento unicamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative.

Cass. civ. n. 161/1991

Con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, resa in sede di decisione di ricorso ovvero di regolamento di giurisdizione, le S.U. della S.C. hanno il potere di provvedere sulle spese di tutte le fasi del giudizio, incluse quelle in precedenza svoltesi davanti al giudice amministrativo od altro giudice speciale, trattandosi di pronuncia riconducibile nella previsione dell'art. 385 secondo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 3514/1990

Il ricorrente, il cui ricorso sia dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., perché non depositato entro il ventesimo giorno dalla sua notifica, è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente.

Cass. civ. n. 2352/1984

La norma di cui all'art. 385 secondo comma c.p.c., che prevede la liquidazione delle spese di tutti i precedenti giudizi in caso di cassazione per violazione delle norme sulla competenza, si riferisce alle spese in concreto provocate dalla trattazione della questione di competenza, e, pertanto, non è applicabile a quelle provocate dalle questioni di diverso contenuto, condizionate dalla pronuncia (implicitamente od esplicitamente) positiva del giudice del merito sulla competenza negata dalla Suprema Corte, che devono essere riservate al giudice designato.

Cass. civ. n. 4/1979

La sentenza con la quale la Corte di cassazione, nel cassare senza rinvio la decisione impugnata, ometta di provvedere in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, non è viziata da un mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all'art. 288 c.p.c., ma presenta una vera e propria omissione del provvedimento decisorio sull'onere delle spese dei precedenti gradi di giudizio, che potrebbe essere anche di compensazione; essa non è perciò suscettibile di integrazione con la procedura di correzione degli errori materiali.

Cass. civ. n. 2268/1942

Per la disposizione dell'art. 385 cpv. I del nuovo codice di procedura civile quando la Corte Suprema cassa una sentenza per violazione delle norme sulla competenza, deve provvedere sulle spese anche dei precedenti giudizi, ma può rimettere la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

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