(massima n. 1)
Nel caso in cui la Corte di cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito (nella specie, che giudicava a seguito di annullamento con rinvio), il denunciato vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell'art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare allorché il ricorso venga accolto per vizi in procedendo, né quello di cui all'art. 385 c.p.c., che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese, il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito.