(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione configura un ipotesi di colpa grave tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dalla legge n. 40 del 2006, il caso del ricorrente che, oltre ad omettere negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto, si sia limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le "rationes decidendi" e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a configurare i profili di erroneitą della sentenza impugnata.