(massima n. 1)
La Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano, - in applicazione analogica dell'art. 385, comma 2, c.p.c. ed al fine di agevolare la celere definizione della controversia, giusta il principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. - quando questo sia destinato a non pił proseguire per il rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a tali limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.