(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione non configura ipotesi di colpa grave — tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 13 del D.L.vo n. 40 del 2006 — l'aver proposto come motivo di ricorso, peraltro non esaminato dal collegio giudicante, una questione che presenta nella giurisprudenza della Corte di cassazione aspetti problematici, avendo trovato soluzioni diverse in varie pronunce.