Che cosa significa "Difetto di giurisdizione"?
Mancanza del potere di decidere in capo all'organo giudicante ovvero del potere di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad altri uffici (sarebbe, al più, difetto di competenza ex art. 38), ma ad altri ordini (cioè di diversa natura, ad es. giudice amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi (non giurisdizionali) amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione). Tale difetto ricorre nei soli casi indicati dall'art. 37.
Per la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa petendi e al petitum; quindi non ricorre difetto di giurisdizione nei casi di irregolare costituzione del giudice collegiale o monocratico.
Per la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa petendi e al petitum; quindi non ricorre difetto di giurisdizione nei casi di irregolare costituzione del giudice collegiale o monocratico.