(massima n. 1)
Affinché sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c. introdotto dall'art. 13 del D.L.vo n. 40 del 2006 occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietą di cui all'art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.