(massima n. 1)
Nel caso in cui la materia del contendere su cui č stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, la Corte previa valutazione di fondatezza della originaria domanda decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere (estinzione del processo e caducazione delle sentenze di merito), pronuncia direttamente in ordine alle spese dell'intero processo in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.