(massima n. 1)
Con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, resa in sede di decisione di ricorso ovvero di regolamento di giurisdizione, le S.U. della S.C. hanno il potere di provvedere sulle spese di tutte le fasi del giudizio, incluse quelle in precedenza svoltesi davanti al giudice amministrativo od altro giudice speciale, trattandosi di pronuncia riconducibile nella previsione dell'art. 385 secondo comma c.p.c.