Cass. civ. n. 1086/2022
Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 10504/2019
La sentenza del giudice d'appello che dichiari sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta.
Cass. civ. n. 14495/2017
Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
Cass. civ. n. 20965/2016
Nel caso di declinatoria parziale di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario a fronte di una domanda risarcitoria, non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, riformando la decisione in ragione della sussistenza della giurisdizione su tutta la controversia, rimetta quest'ultima al giudice di prime cure onde consentirne una cognizione unitaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la rimessione al primo giudice, operata dalla corte territoriale in riforma della decisione di primo grado, che aveva declinato la giurisdizione ordinaria per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo inquadramento di un dipendente pubblico come dirigente).
Cass. civ. n. 3025/2015
Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, essendo tenuto a statuire sulla domanda.
Cass. civ. n. 11027/2014
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice.
Cass. civ. n. 5020/2009
Il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, non può decidere nel merito la causa, ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione; peraltro, quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande, la rimessione al primo giudice è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, con la conseguenza che, qualora la statuizione sulla domanda per la quale vi è stata rimessione al primo giudice non sia stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, non opera l'interruzione del termine per la riassunzione previsto dall'art. 353, terzo comma cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 13160/2007
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art. 153 c.p.c. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 c.p.c., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
Cass. civ. n. 2562/2007
L'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza instaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi degli artt. 125 att. c.p.c. e 170 c.p.c., restando quindi sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Cass. civ. n. 20636/2006
Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado. Qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353, quarto comma, c.p.c., abrogato dall'art. 89, comma primo, della L. n. 353 del 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Cass. civ. n. 5119/2004
Qualora la sentenza d'appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio, la regola fissata dall'art. 353, terzo comma, c.p.c., secondo cui se è proposto ricorso per Cassazione il termine per la riassunzione è interrotto, comporta che il giudizio eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in applicazione della norma di cui all'art. 48 c.p.c., che con efficacia di principio generale regola il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 6372/2003
Il giudice d'appello che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione, ordina la rimessione della causa al giudice di primo grado, non può abbreviare o prorogare il termine di sei mesi per la riassunzione della causa stabilito dall'art. 353, secondo comma, c.p.c., al quale rinvia l'art. 354, terzo comma, c.p.c., neppure se sussista accordo tra le parti, in quanto detto termine ha carattere perentorio.
Cass. civ. n. 7339/1998
L'art. 353 c.p.c. — disponendo la regressione della causa al primo giudice, quando questi abbia negato la giurisdizione affermata invece, dal giudice d'appello — è una norma di carattere eccezionale e, quindi di stretta interpretazione, giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito. Ma questo presupposto viene meno, e con esso la ratio che giustifica l'applicabilità della norma, nell'ipotesi in cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtà, il rigetto della domanda.
Cass. civ. n. 6547/1998
Il giudice di appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Peraltro quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, detta rimessione è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione.
Cass. civ. n. 8437/1997
Nel caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione del processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nel secondo comma dell'art. 353 c.p.c., ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza; termine che, in conformità di quanto prevede il terzo comma del citato art. 353 c.p.c., resta interrotto se la sentenza d'appello sia impugnata con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9594/1994
Qualora il giudice di appello, a norma dell'art. 353 c.p.c., emetta sentenza con la quale afferma la giurisdizione del giudice ordinario, negata in primo grado, e rimette le parti davanti al primo giudice, deve anche provvedere sulle spese, non potendosi rinviare la relativa pronuncia ad un momento successivo, in quanto il giudice d'appello, con l'indicata sentenza, chiude il processo davanti a sé.
Cass. civ. n. 5469/1985
Il principio, secondo il quale il giudice d'appello, nell'affermare la giurisdizione negata dal giudice di primo grado, deve astenersi dal pronunciare nel merito e rimettere le parti davanti a detto giudice di primo grado, non soffre eccezione quando quest'ultimo abbia anche espresso un giudizio sul fondamento o meno della domanda, trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare situazioni di merito alla stregua della pregiudiziale declinatoria della giurisdizione.