(massima n. 1)
La sentenza del giudice d'appello che dichiari sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, č vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilitā di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta.