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Articolo 125 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Riassunzione della causa

Dispositivo dell'art. 125 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

  1. 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
  2. 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
  3. 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
  4. 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163 bis del Codice;
  5. 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
  6. 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

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