(massima n. 1)
Il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, non puō decidere nel merito la causa, ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione; peraltro, quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralitā di domande, la rimessione al primo giudice č limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa č consentita, con la conseguenza che, qualora la statuizione sulla domanda per la quale vi č stata rimessione al primo giudice non sia stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, non opera l'interruzione del termine per la riassunzione previsto dall'art. 353, terzo comma cod. proc. civ.