(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale il giudice d'appello, nell'affermare la giurisdizione negata dal giudice di primo grado, deve astenersi dal pronunciare nel merito e rimettere le parti davanti a detto giudice di primo grado, non soffre eccezione quando quest'ultimo abbia anche espresso un giudizio sul fondamento o meno della domanda, trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare situazioni di merito alla stregua della pregiudiziale declinatoria della giurisdizione.