(massima n. 1)
L'art. 353 c.p.c. disponendo la regressione della causa al primo giudice, quando questi abbia negato la giurisdizione affermata invece, dal giudice d'appello č una norma di carattere eccezionale e, quindi di stretta interpretazione, giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito. Ma questo presupposto viene meno, e con esso la ratio che giustifica l'applicabilitā della norma, nell'ipotesi in cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtā, il rigetto della domanda.