(massima n. 1)
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art. 153 c.p.c. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 c.p.c., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.