(massima n. 1)
Il giudice d'appello che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione, ordina la rimessione della causa al giudice di primo grado, non può abbreviare o prorogare il termine di sei mesi per la riassunzione della causa stabilito dall'art. 353, secondo comma, c.p.c., al quale rinvia l'art. 354, terzo comma, c.p.c., neppure se sussista accordo tra le parti, in quanto detto termine ha carattere perentorio.