(massima n. 1)
L'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non č equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento gią in precedenza instaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi degli artt. 125 att. c.p.c. e 170 c.p.c., restando quindi sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore č costituito per pił parti.