(massima n. 1)
Qualora il giudice di appello, a norma dell'art. 353 c.p.c., emetta sentenza con la quale afferma la giurisdizione del giudice ordinario, negata in primo grado, e rimette le parti davanti al primo giudice, deve anche provvedere sulle spese, non potendosi rinviare la relativa pronuncia ad un momento successivo, in quanto il giudice d'appello, con l'indicata sentenza, chiude il processo davanti a sé.