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Articolo 114 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 114 Codice del processo amministrativo

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

  1. a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
  2. b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
  3. c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
  4. d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  5. e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Spiegazione dell'art. 114 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il procedimento del giudizio di ottemperanza, che si svolge con rito camerale.

Innanzitutto, si prevede che l'azione si propone con ricorso, senza necessità di previa diffida nell’otica di garantire al privato una tutela rapida ed effettiva.

Tale ricorso non può essere presentato in ogni momento ma può essere proposto finchè il diritto all’azione non è prescritto. A questi riguardi, infatti, la norma prevede che l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
A tal proposito, va segnalato che il Consiglio di Stato sostiene che il citato termine decennale abbia natura sostanziale, di vero e proprio termine di prescrizione, e ammette la configurabilità di atti anche stragiudiziali interruttivi della prescrizione (cfr. sentenza Ad. Plen. n. 24/2020).

Il ricorso deve essere notificato:
  • alla pubblica amministrazione;
  • a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta.

Successivamente, il ricorrente dovrà procedere al deposito:
  1. del ricorso;
  2. di copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Quanto alla decisione, si prevede che il giudice decida con
a) ordinanza se è chiesta l’ottemperanza di un’ordinanza:
b) sentenza in forma semplificata in tutti gli altri casi.

La norma elenca poi i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso.
Ebbene, egli può:
  • ordinare l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
  • dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
  • nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determinare le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
  • nominare, ove occorra, un commissario ad acta (a riguardo cfr. art. 21 c.p.a);
  • fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative. A tal fine è necessaria l’istanza della parte interessata. Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
Con la previsione di quest’ultimo potere, dunque, il legislatore ha voluto introdurre una misura coercitiva indiretta di natura prettamente sanzonatoria, simile alle astreintes, nel processo amministrativo.

Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.

Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.

Infine, la norma prevede che le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche in caso di impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza e precisa che i termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Massime relative all'art. 114 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3997/2019

Il giudice dell'ottemperanza non ha l'obbligo di accogliere automaticamente la richiesta di corresponsione della penalità di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 essendo lo stesso dotato di un ampio potere discrezionale che gli consente di effettuare una valutazione ostativa alla liquidazione per manifesta iniquità.

Cons. Stato n. 3539/2019

L'ordinanza di cui all'art. 530 c.p.c. non è immediatamente satisfattiva della pretesa creditoria azionata e preclusiva, ai sensi dell'art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89/2001, conseguentemente se non opposta è suscettibile di passare in giudicato e, dunque, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3531/2019

In relazione all'ordinanza di assegnazione delle somme, ai sensi dell'art. 530 c.p.c., divenuta definitiva per la mancata opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nonché l'espletamento di tutte le formalità previste e, in particolare, di avere inviato la comunicazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è ammissibile la proposizione del ricorso ex art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3530/2019

È ammissibile l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 104/2010, dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare emessa, ai sensi dell'art. 530 c.p.c., sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal decreto decisorio della Corte di Appello, ed avente ad oggetto l'assegnazione delle somme di cui al procedimento disciplinato dall'art. 5 quinquies, della L. n. 89/2001.

Cons. Stato n. 3092/2019

In sede di ottemperanza il giudice amministrativo è dotato di un ampio potere discrezionale ai fini della valutazione del riconoscimento della penalità di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 la quale può essere non essere liquidata laddove ciò appaia manifestamente iniquo o nel caso in cui sussistono altre ragioni ostative.

Cons. Stato n. 3065/2019

L'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 non prevede l'obbligo del giudice dell'ottemperanza di accogliere senz'altro la richiesta di parte e di disporre automaticamente una tale misura, nel caso di constatato mancato pagamento: il giudice dell'ottemperanza è dotato di un ampio potere discrezionale che gli consente di effettuare una valutazione ostativa alla liquidazione, per considerazioni di carattere equitativo che possono anche escludere la meritevolezza della pena in questione.

Cons. Stato n. 7/2019

È sempre possibile in sede di c.d. "ottemperanza di chiarimenti" modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d'ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione. (Formula i principi di diritto e restituisce gli atti alla Quinta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione). La penalità di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 è una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario la cui finalità è quella di indurre il debitore ad adempiere all'obbligazione sancito a suo carico dall'ordine del giudice.

Cons. Stato n. 2/2016

In sede di esecuzione del giudicato riguardante una sentenza concernente una occupazione illegittima di un'area da parte della P.A., il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità: a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur; b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato art. 42 bis.

Cons. Stato n. 5014/2015

Una volta scaduto il termine per adempiere fissato nella sentenza di esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta, la P.A. non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione; tuttavia, tale potere viene meno dopo l'insediamento del commissario ad acta, che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.

Solo se il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza rimette nuovamente all'Amministrazione il compito di provvedere, quest'ultima assume tutti gli obblighi suoi propri, sicché il giudice dell'ottemperanza potrà, se necessario ed opportuno in vista del conseguimento del bene della vita assicurato dal giudicato, onerare direttamente l'Amministrazione dei pertinenti adempimenti.

Cons. Stato n. 4414/2015

L'art. 114 del c.p.a. (secondo cui "il giudice, in caso di accoglimento del ricorso... e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistano altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"), ha attribuito al giudice dell'ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talché tale strumento non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, produttivi, piuttosto, di obbligazioni di natura risarcitoria. Va pertanto riformata una sentenza che, nell'accogliere un ricorso per esecuzione del giudicato (nella specie formatosi relativamente a crediti formatisi per irragionevole durata del processo - cd. legge Pinto), ha condannato la P.A. a pagare una penalità di mora (cd. astreinte) facendola decorrere dal momento della scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, piuttosto che dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza.

Cons. Stato n. 4299/2015

La scelta del codice del processo amministrativo, quale chiaramente si desume dall'univoca formulazione dell'art. 114, comma 6, c.p.a., è stata quella di qualificare il commissario ad acta nominato in sede di esecuzione del giudicato quale ausiliario del giudice e di ricondurre, quindi, alla giurisdizione "esecutiva" l'impugnazione dei suoi atti, superando in tal modo la precedente teoria mista (secondo cui il commissario è un organo "dimidiato"), senza che quindi rilevi ormai la distinzione fondata sulla sussistenza o meno di margini di discrezionalità lasciati dal giudicato.

Il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. (ai sensi del quale "avverso gli atti del commissario ad acta le parti possono proporre innanzi al giudice dell'ottemperanza reclamo che è depositato nel termine di sessanta giorni, previa notifica ai controinteressati"), è l'unico mezzo processuale che l'ordinamento consente (almeno per chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario ad acta, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato. La proposizione del reclamo a sua volta richiede il rispetto del termine di sessanta giorni previsto per il deposito, previa notifica ai controinteressati (alla stregua del principio è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso/reclamo diretto contro un provvedimento adottato dal commissario ad acta, perché depositato dopo il termine di 60 giorni).

La scelta del codice del processo amministrativo, quale chiaramente si desume dall'univoca formulazione dell'art. 114, comma 6, c.p.a., è stata quella di qualificare il commissario ad acta nominato in sede di esecuzione del giudicato quale ausiliario del giudice e di ricondurre, quindi, alla giurisdizione "esecutiva" l'impugnazione dei suoi atti, superando in tal modo la precedente teoria mista (secondo cui il commissario è un organo "dimidiato"), senza che quindi rilevi ormai la distinzione fondata sulla sussistenza o meno di margini di discrezionalità lasciati dal giudicato.

Il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. (ai sensi del quale "avverso gli atti del commissario ad acta le parti possono proporre innanzi al giudice dell'ottemperanza reclamo che è depositato nel termine di sessanta giorni, previa notifica ai contro interessati"), è l'unico mezzo processuale che l'ordinamento consente (almeno per chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario ad acta, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato. La proposizione del reclamo a sua volta richiede il rispetto del termine di sessanta giorni previsto per il deposito, previa notifica ai controinteressati (alla stregua del principio è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso/reclamo diretto contro un provvedimento adottato dal commissario ad acta, perchè depositato dopo il termine di 60 giorni).

Cass. civ. n. 6494/2015

I poteri del giudice dell'ottemperanza, prevedendo l'emanazione diretta dell'atto in luogo dell'amministrazione (lett. a del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.), sono esercitabili anche là dove, come nel caso dei concorsi universitari, la materia sia caratterizzata dal massimo della discrezionalità, non potendosi ritenere che in tali ipotesi lo strumento dell'esecuzione di un giudicato che si ritenga inottemperato non potrebbe consistere nell'emanazione del provvedimento, bensì nell'affidamento del compito di esprimere una legittima ottemperanza al giudicato ad una commissione giudicatrice straordinaria.

Cons. Stato n. 15/2014

L'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. (secondo cui il giudice dell'ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso in executivis, «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo») delinea una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice.

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

Cons. Stato n. 260/2014

L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo ha provveduto a precisare gli strumenti di controllo giudiziale sul commissario ad acta, articolando due diversi meccanismi processuali: a) il primo, riservato alle sole parti del giudizio e costruito nella forma del reclamo al giudice dell'ottemperanza; b) il secondo, valevole per tutti i terzi e quindi per tutti gli estranei al giudicato formatosi, che ha invece la forma del giudizio ordinario.

Il termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del reclamo inoltrato dalle parti dinanzi al giudice dell'ottemperanza e avente per oggetto gli atti del commissario ad acta, decorre dalla data del deposito del provvedimento, ossia dal momento della conoscibilità dell'avvenuto adempimento da parte del predetto commissario.

Cons. Stato n. 3339/2013

In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente può chiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett e), che il Giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo, nell'esecuzione del giudicato. Tale strumento, c.d. astreinte, è esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, giacché la penalità di mora assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

È inammissibile la domanda di chiarimenti ex art. 112, c. 5, c.p.a., proposta in sede di ottemperanza dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione. Ed invero l'azione di cui all'art. 112, comma quinto, c.p.a., ancorché inquadrata nell'ambito del giudizio di ottemperanza, presuppone la soccombenza e la volontà di attuare la sentenza, tipiche della parte pubblica soccombente o del commissario ad acta, essendo finalizzata ad ottenere dal giudice i chiarimenti di punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza.

Cons. Stato n. 2/2013

Il ricorso, ex art. 112, comma 5, proposto al fine di "ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza": anche questo non presenta caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza. Ciò emerge anzitutto dalla stessa terminologia usata dal legislatore, il quale - lungi dall'affermare che è l'"azione di ottemperanza" ad essere utilizzabile in questi casi - afferma che è "il ricorso" introduttivo del giudizio di ottemperanza (cioè l'atto processuale) ad essere a tali fini utilizzabile, ma risulta anche chiaro dalla circostanza che, a differenza dell'azione di ottemperanza, che è naturalmente esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o in altra procedura a questa equiparabile, in questo caso il ricorso appare proponibile dalla parte soccombente (e segnatamente dalla Pubblica Amministrazione soccombente nel precedente giudizio).

Cons. Stato n. 24/2012

Il giudizio d'ottemperanza può essere proseguito per ottenere il pagamento delle spese di giudizio disposte con la sentenza già resa in sede di ottemperanza.

Cons. Stato n. 6688/2011

In tema di procedimento del giudizio di ottemperanza, l'art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., ha introdotto, in via generale l'istituto della cd. penalità di mora (che presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, dove è regolato con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis c.p.c.). Tale istituto, si connota per essere una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, con finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (si tratta, dunque, di una pena e non di un risarcimento).

Cons. Stato n. 1551/2011

Il termine per proporre l'appello nel giudizio di ottemperanza, così come in materia di rito del silenzio, è quello ordinario (sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e sei mesi dalla pubblicazione della stessa), non potendosi applicare a tale atto la regola del dimezzamento dei termini di cui all'art. 87 c.p.a.

Cons. Stato n. 1075/2011

Posto che l'esecuzione dei pronunciamenti del giudice costituisce un obbligo per la P.A. e che il giudizio di ottemperanza non è un giudizio impugnatorio, tendendo esclusivamente l'azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato, il termine per proporre l'azione di giudicato è quello decennale di prescrizione e non di decadenza, ex art. 2953 c.c. e come tale è idoneo ad essere interrotto.

Cons. Stato n. 8363/2010

L'intervento in giudizio disciplinato dagli artt. 28 e 50 c.p.a. può essere esperito anche nel giudizio di ottemperanza, fermi restando i requisiti generali necessari per l'intervento nel processo amministrativo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 114 Codice del processo amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
sabato 20/02/2021 - Puglia
“1 E' stata emessa sentenza di ottemperanza in favore del ricorrente per il pagamento dell'indennizzo inerente la legge Pinto e il Ministero non ha pagato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e altresì il commissario ad acta, dalla comunicazione dell'inottemperanza, si è insediato ma non ha svolto alcuna attività negli ulteriori 60 giorni.

2 Il ricorrente ha così depositato reclamo, ex art. 114 co. 6, ed il TAR ha emanato ordinanza confermando il pagamento dell'indennizzo, non ha indicato alcun termine entro cui pagare ma richiama e reitera quanto statuito nella sentenza di ottemperanza. Pertanto il TAR ha riconcesso 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza avvenuta da parte della segreteria del TAR, al solo commissario ad acta (non al Ministero poiché esautorato dei suoi poteri dall’insediamento del commissario) per adempiere al pagamento.

3 Il commissario ad acta non ha ottemperato entro i 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza da parte della segreteria del TAR.

DOMANDA: decorsi i termini di 60 giorni (di cui al suddetto punto 3), fermo restando la corretta interpretazione della loro decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza avvenuta da parte della segreteria del TAR, il ricorrente entro gli ulteriori 60 giorni, dovrà ridepositare un SECONDO reclamo ai sensi dell’art. 114 comma 6 c.p.a.?

Chiedo cortesemente di oscurare il mio nome, grazie.”
Consulenza legale i 25/02/2021
Il rimedio previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce, come anche affermato da costante giurisprudenza, il mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta sia per i profili di contrasto rispetto al giudicato da eseguire, sia per ogni diverso eventuale vizio di legittimità (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4402; Consiglio di Stato sez. IV, 04 dicembre 2017, n. 5667).

Nella fattispecie, quindi, l’unica possibilità a disposizione del creditore per contrastare l’inerzia del commissario nominato dal Giudice è quella prospettata nel quesito, ossia la formulazione di un secondo reclamo.
In proposito, si segnala che in un caso di “doppio reclamo” pressoché identico a quello preso in esame nel presente parere è stata richiesta e disposta anche la sostituzione del commissario precedentemente nominato, nonché la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 01 luglio 2020, n. 1193).

Infine, anche se nel nostro caso non è possibile avvalersi di questo istituto, dato che ci si trova già in sede di reclamo e che dall'insediamento del commissario ad acta l'inadempimento non è più imputabile alla P.A., potrebbe essere utile ricordare l’esistenza dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
Si tratta di una penalità di mora che può essere prevista nella decisione di ottemperanza -anche nei giudizi relativi al pagamento di somme di denaro- e che viene applicata a partire dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e fino all’adempimento spontaneo o, in alternativa, all’insediamento del commissario.
Tale misura, anche se non risolutiva, potrebbe essere utilizzata qualora ci si trovasse a dover intentare ulteriori ricorsi nei confronti della stessa Amministrazione, al fine di “stimolare” in modo più incisivo il dovuto adempimento.


D. P. chiede
venerdì 10/07/2020 - Puglia
“1) S.r.l. fallita ma la procedura non essendosi conclusa nei termini si è richiesto l’indennizzo ex legge Pinto;
2) la Corte d’Appello ha emesso sentenza di condanna del Ministero della Giustizia e la stessa sentenza è passata in giudicato;
3) non avendo ricevuto il pagamento nei termini da parte del Ministero della Giustizia è stato depositato ricorso ottemperanza e il TAR Basilicata ha emesso sentenza di ottemperanza nominando contestualmente un commissario ad acta;
4) nella sentenza del TAR erano stati assegnati termini al Ministero della Giustizia per l’adempimento e non avendo adempiuto è intervenuto il commissario ad acta;
5) il commissario ad acta aveva svolto il suo mandato ma era stata un’attività di puro sollecito al Ministero della Giustizia affinchè eseguisse il pagamento e sulla base dell’errata attività del commissario ad acta, l’avvocato ha depositato reclamo ex art. 114 comma 6; all’udienza dell’incidente d’esecuzione il TAR ha assegnato 30 giorni al commissario ad acta affinchè comunicasse i motivi del mancato pagamento ed ha fissato udienza per il 07.10.2020;
6) il commissario ad acta, nei 30 giorni assegnati, ha comunicato i motivi specificando che essendo la S.r.l. cancellata dal registro delle imprese il pagamento non può essere eseguito.
Ora vorrei chiedervi:
A) devo depositare una memoria sempre come incidente d’esecuzione specificando i motivi per cui il pagamento va eseguito considerando che in una Vostra precedente Consulenza mi avevate indicato due strade da indicare affinchè fosse eseguito il pagamento:
1. avvalersi del disposto di cui all’art. 2191 c.c. e chiedere la cancellazione della cancellazione per la presenza di sopravvenienze attive (il credito ex Legge Pinto); a questo punto si assisterebbe ad una reviviscenza della società, pur se con una capacità limitata alla riscossione di tale credito.
2. avanzare istanza di annullamento in autotutela del provvedimento che contiene tale decisione, argomentando da quell’orientamento dottrinario e giurisprudenziale che assimila la situazione della società estinta a quella dell’eredità giacente, e così chiedere la liquidazione della somma in favore degli ex soci in proporzione alla loro quota di conferimento.
Domanda: adempiuto quanto indicato al suddetto punto A) (se corretto) devo presentarmi in udienza il 07.10.2020 e insistere affinchè il pagamento venga eseguito in una delle modalità di cui ai suddetti punti 1. e 2. oppure esiste una terza strada?

Grazie

Consulenza legale i 17/07/2020
La questione degli effetti costitutivi della cancellazione dal Registro delle Imprese della s.r.l. è stata già affrontata nel parere già reso, al quale si rimanda.
Tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni, in quanto l’anteriore quesito si riferisce alla situazione di circa tre anni fa, quando ancora non era stato incardinato davanti al competente TAR il reclamo ex art. 114, comma 6, D. Lgs. n. 104/2010.

In generale, rimane fermo quanto già scritto circa l’impossibilità per il Ministero di rifiutare l’esecuzione del pagamento dovuto invocando l’avvenuta estinzione della società, posto che tale evento non è di per sé sufficiente ad estinguere anche i rapporti giuridici attivi e passivi ancora eventualmente pendenti al momento della cancellazione.
La giurisprudenza recente ritiene che gli effetti della cancellazione siano assimilabili a un fenomeno di tipo successorio, propendendo per la tesi illustrata più approfonditamente nel precedente parere, secondo la quale le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, proporzionalmente alle quote sociali in precedenza possedute (Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2019, n.13921; Tribunale Torino, sez. I, 24 maggio 2019, Tribunale Milano, sez. I, 04 giugno 2019, n.5291).

L’unico caso in cui tale trasferimento non si attua è quello di crediti incerti o illiquidi, i quali costituiscono non veri e propri diritti, bensì mere pretese che si intendono rinunciate a seguito della cancellazione della società (Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2018, n.19302; Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2016, n.23269).
Tale situazione, però, non pare ricorrere nel caso di specie, posto che la decisione che ha riconosciuto l’indennizzo per irragionevole durata del processo risale a qualche mese prima della cancellazione e che, pertanto, il relativo diritto è da considerarsi certo, liquido ed esigibile.

Tanto chiarito, si osserva che è già pendente il detto reclamo e che, quindi, non vi è ragione di chiedere al TAR l’annullamento in autotutela della precedente determinazione del Ministero, posto che la questione della legittimità o meno del rifiuto di effettuare il pagamento verrà valutata direttamente dal Giudice.
Infatti, si ricorda che l’autotutela è un potere che viene esercitato d’ufficio dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 21 novies, L. n. 241/1990.

Pertanto, alla prossima udienza sembra opportuno insistere, facendo riferimento sia alla giurisprudenza citata nel precedente e nell’odierno parere e sia a ragioni di speditezza, perché il pagamento venga disposto nei confronti degli ex soci succeduti nel credito di cui era titolare la società cancellata, eventualmente indicando al Giudice, in via subordinata e/o alternativa, anche l'esistenza della possibilità di ricorrere alla “cancellazione della cancellazione”.

Infatti, posto che, come sembra emergere dalla ricostruzione dei fatti contenuta del quesito, la cancellazione della cancellazione non è stata attuata prima di proporre il reclamo, sarebbe preferibile presentare al TAR tale seconda soluzione in modo cauto e sotto forma di "suggerimento" e non di vera e propria domanda, al fine di evitare contestazioni attinenti alla giurisdizione.