(massima n. 1)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo è dotato di un ampio potere discrezionale ai fini della valutazione del riconoscimento della penalità di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 la quale può essere non essere liquidata laddove ciò appaia manifestamente iniquo o nel caso in cui sussistono altre ragioni ostative.