(massima n. 1)
Il giudice dell'ottemperanza non ha l'obbligo di accogliere automaticamente la richiesta di corresponsione della penalitą di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 essendo lo stesso dotato di un ampio potere discrezionale che gli consente di effettuare una valutazione ostativa alla liquidazione per manifesta iniquitą.