(massima n. 1)
È sempre possibile in sede di c.d. "ottemperanza di chiarimenti" modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d'ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione. (Formula i principi di diritto e restituisce gli atti alla Quinta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione). La penalità di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 è una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario la cui finalità è quella di indurre il debitore ad adempiere all'obbligazione sancito a suo carico dall'ordine del giudice.