(massima n. 1)
In tema di procedimento del giudizio di ottemperanza, l'art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., ha introdotto, in via generale l'istituto della cd. penalitą di mora (che presenta una portata applicativa pił ampia che nel processo civile, dove č regolato con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis c.p.c.). Tale istituto, si connota per essere una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, con finalitą sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (si tratta, dunque, di una pena e non di un risarcimento).