(massima n. 4)
Il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. (ai sensi del quale "avverso gli atti del commissario ad acta le parti possono proporre innanzi al giudice dell'ottemperanza reclamo che è depositato nel termine di sessanta giorni, previa notifica ai contro interessati"), è l'unico mezzo processuale che l'ordinamento consente (almeno per chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario ad acta, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato. La proposizione del reclamo a sua volta richiede il rispetto del termine di sessanta giorni previsto per il deposito, previa notifica ai controinteressati (alla stregua del principio è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso/reclamo diretto contro un provvedimento adottato dal commissario ad acta, perchè depositato dopo il termine di 60 giorni).