(massima n. 1)
Una volta scaduto il termine per adempiere fissato nella sentenza di esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta, la P.A. non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione; tuttavia, tale potere viene meno dopo l'insediamento del commissario ad acta, che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.