Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
515 Ho raccolto in un capo, che può quasi considerarsi come un'appendice del titolo delle servitù, numerose norme del codice del 1865 concernenti alcune servitù in materia di acque. Diviso il capo in due sezioni, ho ricondotto nella prima (articoli 1080-1093) quelle norme del codice anteriore che si riferiscono alla servitù di presa o di derivazione di acqua (articoli 620-628, 642, 649, 651-652), nella seconda (articoli 1094-1099) quelle che si riferiscono alla servitù degli scoli e degli avanzi di acqua (articoli 637-628, 653-656). La disciplina della materia è rimasta quasi inalterata: gli emendamenti apportati alle norme del codice del 1865 hanno prevalentemente carattere formale. E' tuttavia da notare, in tema di servitù di presa o di derivazione di acqua, che, riproducendo (
art. 1092 del c.c., secondo comma) la norma dell'art. 652, primo comma, del codice anteriore, secondo cui tra i diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, ho creduto opportuno disporre, nell'interesse, generale della produzione agricola o industriale, che l'autorità giudiziaria possa nondimeno, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. E' da rilevare inoltre, in tema di servitù degli scoli e degli avanzi di acqua, che l'
art. 1095 del c.c. non riproduce integralmente il secondo comma dell'art. 637 del codice del 1865, il quale stabiliva che, quando il modo di acquisto della servitù anzidetta fosse l'usucapione, questa non aveva inizio se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre gli scoli a proprio vantaggio, ovvero dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione del proprietario del fondo servente. Ho eliminato quest'ultima parte del comma su riferito, giacché la riproduzione di essa sarebbe apparsa quale una deroga non giustificata alla norma generale della non usucapibilità delle servitù non apparenti.