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Articolo 1085 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Tempo d'esercizio della servitù

Dispositivo dell'art. 1085 Codice Civile

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno(1); per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera(2).

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali(3).

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere(4).

Note

(1) Il periodo che va, cioè, dal 21 marzo (equinozio di primavera) al 23 settembre (equinozio di autunno).
(2) Il periodo che va dal 23 settembre al 21 marzo.
(3) Il giorno e la notte naturali si estendono dall'alba al tramonto e da questo al sorgere del sole.
(4) La disposizione si applica per analogia alle servitù in essere con riferimento ai giorni feriali (lavorativi).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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