Coordinazione fra gli art. 1098 e 1099
La lettura di questi due articoli dà l'impressione che il primo si riferisca soltanto al proprietario del fondo che riceve in un primo tempo gli scoli e ha poi l'obbligo di restituirli al concedente o ad un terzo (ipotesi dell'
art. 1095 del c.c.), e che il secondo si riferisca soltanto al proprietario del fondo da cui gli scoli hanno la loro prima origine, e che ha l'obbligo di non divergerli dal loro corso verso il primo fondo dominante (ipotesi dell'
art. 1094 del c.c.). Ma un'accorta riflessione convince che non c'è alcuna ragione la quale giustifichi siffatta distinzione.
Non nel caso dell'
art. 1098 del c.c., perchè la medesima esigenza pratica esistente per il proprietario del fondo che riceve e deve restituire gli scoli si fa sentire anche per il proprietario che per primo li eroga; e non nel caso dell'art. 1099, perché anche qui il rimedio consentito al proprietario che per primo eroga gli scoli raggiunge il medesimo effetto se consentito al proprietario che anzitutto li riceve e poi ne deve restituire gli avanzi.
Di conseguenza i due articoli discriminano
ipotesi diverse per contenuto e non per la qualità e la posizione dei soggetti nel rapporto.
Contenuto dell' art. 1098 del c.c.
L'
art. 1098 del c.c. dispone che chi ha l'obbligo di lasciar discendere scoli di acque verso il fondo di un altro, non può deviarne alcuna parte col pretesto o con il motivo che ha introdotto in essi una maggiore quantità di acqua viva o magari un corpo diverso di acqua. Malgrado che tale circostanza sia vera, e che pertanto egli finisca per dare al fondo dominante una quantità d'acqua maggiore di quella che avrebbe ricevuto senza quella introduzione, egli ha l'obbligo di lasciar discendere all'avente diritto lo scolo nella sua totalità, compresa l'acqua introdotta. La disposizione, più che avere una solida base dogmatica, si giustifica essenzialmente con l'opportunità pratica di evitare contestazioni o liti, che potrebbero difficilmente essere composte con sicura individuazione del giusto.
Contenuto dell'art. 1099
L'art. 1099 ammette però che il proprietario del fondo soggetto alla servitù, mentre non può per l'articolo precedente, deviarne una parte qualunque col pretesto di avervi introdotto una quantità maggiore di acqua viva, può invece liberarsi totalmente dalla servitù di scolo (o di restituzione degli avanzi) mediante la concessione o l' assicurazione al fondo dominante di un corso d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'autorità giudiziaria tenuto conto di tutte le circostanze.
Vi è in questa ipotesi una specie di
novazione di servitù: cioè l' estinzione di una servitù (di scolo) con la concessione di un'altra (di derivazione d'acqua). Ed anche qui la disposizione, che attribuisce al proprietario del fondo servente un diritto potestativo di modificare la situazione, fu suggerita dall' opportunità di evitare le gravi e molteplici questioni a cui, in pratica, le servitù di scolo danno causa.
S'intende, però, che la modificazione non potrà considerarsi realmente avvenuta che dopo la decisione dell' autorità giudiziaria salvo accordo fra le parti, nel qual caso ha titolo nel contratto. Sentenza e contratto sono poi soggetti a trascrizione.