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Articolo 1084 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Norme regolatrici della servitù

Dispositivo dell'art. 1084 Codice Civile

Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Ratio Legis

La disposizione riguarda i modi di esercizio della servitù e ribadisce, inoltre, la derogabilità degli articoli del presente capo del codice civile.

Spiegazione dell'art. 1084 Codice Civile

Norme per l'esercizio della servitù di presa d'acqua: gli usi

La regola generale per l'estensione e l'esercizio delle servitù dettata dall' art. 1063 del c.c. precedente è che la fonte prima del contenuto è il titolo e dopo il titolo vengono le disposizioni della legge. L'articolo in esame introduce fra il titolo e la legge la considerazione degli usi del luogo. Poichè quella dell' art. 1063 del c.c. è la regola generale per tutte le servitù e questa è la regola speciale per le servitù di presa d'acqua sembra necessario argomentarne che gli usi non possono essere presi in considerazione quando si tratti di servitù diverse da quelle di presa d'acqua. La deduzione è rigorosa, ma in sostanza piace poco, perché non si vede una decisiva ragione per fare questa netta discriminazione fra le servitù di presa d'acqua e le altre; è meglio pensare che gli usi siano stati menzionati qui non tanto per escluderli altrove, quanto perché questo è, praticamente, il campo in cui maggiormente fioriscono e rivestono importanza.


Rinvio

Mancando poi gli usi, il secondo comma dell'articolo rinvia specificamente ai tre articoli seguenti, che contengono disposizioni essenzialmente tecniche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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