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Articolo 1097 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritto agli avanzi d'acqua

Dispositivo dell'art. 1097 Codice Civile

Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta(1) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [1098].

Note

(1) L'acqua è concessa ad altra persona per un utilizzo determinato, con obbligo di questi di restituire al concedente o ad altri quanto rimanga; l'acqua può essere riservata da un soggetto, che alieni un proprio fondo, ad uno diverso di sua proprietà, nel quale, per esempio, non vi sia una sorgente d'acqua, con l'obbligo di restituzione dell'acqua sovrabbondante al concedente (chi ha acquistato il fondo ove si trovi l'acqua) o ad altri. L'acqua posseduta per un unico specifico utilizzo, obbliga a rendere quanto sopravanzi al concedente o ad altri.

Ratio Legis

La disposizione permette di costituire una servitù avente ad oggetto l'acqua residuata dopo l'utilizzo per il quale era stata concessa.

Spiegazione dell'art. 1097 Codice Civile

Determinazione dell'uso dell'acqua scolaticcia

In senso quasi opposto a ciò che dispone l'articolo precedente, l'art. 1097 prevede che sia invece determinato l' uso per cui l'acqua scolaticcia è concessa, riservata o posseduta, per cui insomma la servitù di scolo esiste, e che il dominus servitutis sia tenuto alla restituzione allo stesso concedente o ad altri di ciò che sopravanza a tale uso determinato. In questo caso e evidente che una variazione dell'uso, tale che importi maggior consumo dell'acqua scolante, equivarrebbe ad una variazione del contenuto della servitù medesima e metterebbe il dominus servitutis in condizione di non poter adempiere all'obbligo della restituzione. Tale variazione è pertanto vietata.


Ragione del divieto dell'uso dell'acqua

Ma dalla formulazione dell'art. 1097 risulta con sicurezza che la variazione dell'uso dell'acqua non è vietata per sè stessa, ma nel presupposto che rechi danno al fondo cui la restituzione è dovuta. Onde con altrettanta sicurezza è dato dedurre, a contrariis, che il dominus servitutis resta arbitro di mutare l'uso dell'acqua riservatagli e le colture, sempre che l'interesse altrui alla restituzione sia salvo, negli stessi limiti comportati dall'uso originariamente determinato.

La determinazione dell'uso, in conclusione, agli effetti dell'art. 1097, assume soltanto it valore di un criterio misuratore della quantità dell'acqua che il proprietario del fondo servente può trattenere ed impiegare in esso, con esclusione di ogni vincolo d'indole qualitativa dell'uso mede-simo, che non abbia riflessi e conseguenze quantitative nel consumo dell'acqua.


Rapporti fra l'art. 1097 e l'art. 1096

Una determinazione siffatta dell'uso degli scoli lascia naturalmente immutati i presupposti per l'applicazione integrale dell'articolo precedente. Determinato l'uso, a cui lo scolo deve servire, e sorto l'obbligo del dominus servitutis a restituire gli avanzi di tale uso, non sorge peraltro alcun suo diritto ad avere in ogni caso l'acqua sufficiente all'uso stesso, con limitazione eventuale del consumo da parte del proprietario del fondo servente, od altra restrizione a suo carico delle facoltà riservategli dall' art. 1096 del c.c.. La servitù resta essenzialmente di scolo e gli art. 1094 e 1096 continuano ad applicarsi integralmente.

Invece egli — il proprietario del fondo dominante — stante il suo obbligo alla restituzione degli avanzi, ha d'altro canto il diritto, particolarmente in caso di eccedenza delle acque che si profilasse nociva al proprio fondo, che la restituzione stessa non sia ostacolata o impedita da colui al quale e dovuta, qualora questi non avesse interesse a riceverla.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1097 Codice Civile

Cass. civ. n. 3242/1975

Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del c.c., bene può essere costituita volontariamente una servita alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest'ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attive degli scoli (art. 1094 c.c.) e servitù sugli avanzi d'acqua (art. 1097 c.c.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità di acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d'acqua (art. 1083 c.c.).

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