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Articolo 1089 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Acqua impiegata come forza motrice

Dispositivo dell'art. 1089 Codice Civile

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice(1) non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Note

(1) Se l'acqua non viene usata come forza motrice, si applica l'art. 1048.

Spiegazione dell'art. 1089 Codice Civile

Diritto di impedire o rallentare il corso delle acque impiegate per forza motrice: dispositività della norma

La disposizione è chiara di per sè e non ha bisogna di commento. Evidentemente se, malgrado il divieto contenuto in essa, il titolare della servitù faccia delle opere o una qualunque innovazione che abbia per effetto l'infrazione di questa norma potrà essere convenuto dal proprietario del fondo servente per ottenere, oltre al risarcimento dei danni, anche la distruzione dell'opera e la rimessione in pristino

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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