Determinazione diretta e indiretta della quantità dell'acqua da derivare
La disposizione del primo comma non è che un'applicazione diversa e specifica del
principio già incontrato nell'
art. 1065 del c.c. per cui in mancanza di determinazione o nel dubbio circa l'estensione del contenuto della servitù, questo s'intende tale che possa
soddisfare al bisogno del fondo dominante per cui fu costituita, col minor aggravio del fondo servente. Posto questo principio e la mancanza in ipotesi di una determinazione concreta della quantità d'acqua da erogare, poichè elemento oggettivo per la determinazione successiva diventa lo scopo in vista del quale la servitù fu costituita, questo medesimo scopo, determinatore della quantità dovuta, diventa anche determinatore dell'attrezzatura strumentale per cui tale quantità può essere raggiunta, e chi vi ha interesse, può, in base al valore determinante di esso, far stabilire la forma della derivazione in modo che sia assicurata la quantità necessaria e impedito l'eccesso.
Il
capoverso non è precisamente la ripetizione dell'
art. 1082 del c.c., ma vi si avvicina molto: l'articolo precedente prevede l'ipotesi che, determinata già la quantità d' acqua da derivare, sia inoltre convenuta in relazione ad essa o posseduta per cinque anni una determinata forma della bocca e dell'edificio derivatore. Il capoverso in questione prevede invece che non sia determinata direttamente la quantità dell'acqua, ma sia però convenuta la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o posseduta per cinque anni la derivazione in una determinata forma. In ciò è implicitamente e indirettamente pure una determinazione della quantità dell'acqua entro i limiti di minimo e di massimo che la forma convenuta può dare. Perciò la conclusione coincide con quella dell'art.
1082, ed è l'invariabilità della forma convenuta o della derivazione posseduta, salvo che l'eccedenza o la deficienza non provengano da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.