(massima n. 1)
La valutazione sull'opportunitā di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilitā delle parti ed ammissibile di ufficio, č rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimitā, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., ossia che la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, e, ai fini della scelta della parte cui deferire il giuramento, č facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento processuale e stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravitā, precisione e concordanza.