Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio (1).
Note
(1)
La norma sancisce l'equiparazione di effetti tra il giuramento decisorio e quelli suppletorio ed estimatorio: il rinvio è, in particolare, agli artt. 238 e 239, rispettivamente relativi agli effetti della prestazione e della mancata prestazione, ma anche in generale a tutte le norme riguardanti il giuramento decisorio, nei limiti della compatibilità.
Una corrente minoritaria rivendica l'autonomia dell'efficacia probatoria del giuramento suppletorio, ritenendo che la sua mancata prestazione sia liberamente valutabile dal giudice, con possibilità di acquisire contro le risultanze dello stesso nuovi strumenti probatori.
Dal punto di vista penalistico, i giuramenti deferibili d'ufficio si differenziano da quello decisorio perché il colpevole di falso giuramento non è punibile se abbia ritrattato il falso prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva (art. 371 del c.p.).
Una corrente minoritaria rivendica l'autonomia dell'efficacia probatoria del giuramento suppletorio, ritenendo che la sua mancata prestazione sia liberamente valutabile dal giudice, con possibilità di acquisire contro le risultanze dello stesso nuovi strumenti probatori.
Dal punto di vista penalistico, i giuramenti deferibili d'ufficio si differenziano da quello decisorio perché il colpevole di falso giuramento non è punibile se abbia ritrattato il falso prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva (art. 371 del c.p.).