(massima n. 1)
La natura di prova legale attribuita, dall'art. 2736 n. 1 c.c., al giuramento decisorio, volto — in quanto tale — a far dipendere dalla sua prestazione la decisione totale o parziale della causa, comporta che il giudice di merito non possa svolgere alcun potere di apprezzamento sulla corrispondente richiesta della parte, e che la stessa non possa essere disattesa senza una congrua motivazione.