La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo (1) o non lo riferisce all'avversario [234 c.p.c.], soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito (2).
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata (3) la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
Note
Sono, invece, consentite le variazioni formali della formula, che mirino esclusivamente a chiarire e specificare i fatti dedotti nel giuramento, senza alterarne l'identità.
Tuttavia, si ritiene che una modifica (o aggiunta) sostanziale alla formula relativa a fatti sfavorevoli per il deferente non sia equiparabile alla mancata prestazione del giuramento: ad esempio, il giurante potrebbe dichiarare di essere titolare di un certo credito, ma precisare altresì che esso è stato già parzialmente soddisfatto.
In giurisprudenza si è anche sostenuto che equivalga a rifiuto di giurare il rifiuto del giurante di sottoscrivere il verbale di udienza: ma parte della dottrina smentisce questa tesi sottolineando come un'attività svoltasi davanti al giudice non possa essere semplicemente annullata per la mancanza della sottoscrizione di parte.
Se la parte che deve rendere il giuramento dichiara di non ricordare o di ignorare i fatti, tale dichiarazione è ritenuta da una parte della dottrina irrilevante (non equivarebbe né ad una negazione né ad una conferma del fatto); invece, secondo altri, equivarebbe a rifiuto di rispondere se il giuramento decisorio sia stato deferito o riferito nella formula de veritate, e varrebbe come giuramento in senso negativo nell'ipotesi di deferimento nella formula de notitia.
Le ragioni della mancata presentazione devono essere addotte dalla parte chiamata a giurare entro termini brevi, già all'udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata dal giudice istruttore per l'assunzione della prova: in ogni caso, non oltre l'udienza di rimessione della causa al collegio. Tra le ragioni impeditive accolte dalla giurisprudenza rientrano eventi naturali quali cataclismi o terremoti, ma anche motivazioni personali come lutti familiari e naturalmente malattie che impediscano alla persona di recarsi innanzi al giudice nella data da questi fissata.