(massima n. 1)
L'ammissione del giuramento estimatorio che č consentito solo per determinare il valore della cosa domandata e non giā per determinare l'esistenza della cosa medesima, salvo il caso previsto, in tema di rendimento di conto, dall'art. 265 c.p.c. č rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che č sottratta al sindacato di legittimitā.