(massima n. 1)
In relazione al principio per cui il carattere complementare e sussidiario del giuramento suppletorio impone al giudice, prima di ammetterlo, di provvedere sugli altri mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, deve reputarsi inammissibile la censura con la quale, in sede di giudizio di legittimitā, si lamenti la violazione di quel principio esclusivamente per il mancato esame di determinate prove, senza alcuna dimostrazione o quanto meno deduzione in ordine alla loro decisivitā, avuto riguardo al loro contenuto, ed ancorché risulti che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione in ordine ad esse nell'ammettere il giuramento.