(massima n. 1)
All'ammissibilità del giuramento decisorio — che anche nel rito del lavoro (art. 437, secondo comma, c.p.c.) può essere deferito «in qualsiasi momento» — non è di ostacolo né il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 c.c.) né il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma, peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.