(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio, essendo un mezzo istruttorio complementare e sussidiario, è inammissibile quando altri mezzi di prova, ancorché ammessi dal giudice o comunque acquisiti al processo, non siano stati ancora assunti; tale inammissibilità non sussiste quando gli altri mezzi di prova non siano stati assunti perché dichiarati dal giudice inammissibili.